Art. 19.
                 Commissione mista Regione/Province
 
   1.  Ai  fini  dell'adozione  del  quadro  di  riferimento  e  ogni
qualvolta lo ritenga necessario, il  Presidente  del  Comitato  della
programmazione  si  avvale  di una commissione mista Regione-Province
cosi' composta:
     a) per la Regione:
     1) dall'Assessore incaricato della programmazione, con  funzioni
di Presidente;
     2)  dal  coordinatore  di  area  e  dal  dirigente  del Servizio
programmazione e partecipazioni regionali o loro delegati;
     3)  da  un  componente   del   Comitato   scientifico   per   la
programmazione designato dal Presidente del Comitato stesso;
     b) per ciascuna Provincia:
     1)  dal  Presidente  della  Provincia  o  dall'Assessore  da lui
delegato;
     2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti  o  loro
delegati.