Art. 19. Commissione mista Regione/Province 1. Ai fini dell'adozione del quadro di riferimento e ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Presidente del Comitato della programmazione si avvale di una commissione mista Regione-Province cosi' composta: a) per la Regione: 1) dall'Assessore incaricato della programmazione, con funzioni di Presidente; 2) dal coordinatore di area e dal dirigente del Servizio programmazione e partecipazioni regionali o loro delegati; 3) da un componente del Comitato scientifico per la programmazione designato dal Presidente del Comitato stesso; b) per ciascuna Provincia: 1) dal Presidente della Provincia o dall'Assessore da lui delegato; 2) dai dirigenti delle strutture provinciali competenti o loro delegati.