Art. 25.
          Formazione del Programma pluriennale di sviluppo
             delle Province e della citta' metropolitana
 
   1. Le Province e la citta' metropolitana, sentite le conferenze di
ambito provinciale o metropolitano per la programmazione ed acquisiti
i  pareri  eventualmente  previsti  dai rispettivi statuti, procedono
alla formazione del Programma pluriennale  di  sviluppo,  sulla  base
degli  obiettivi  e  dei  contenuti  degli  atti della programmazione
regionale.
   2. Il programma pluriennale di sviluppo  delle  Province  e  della
citta'  metropolitana  e'  approvato  con deliberazione del Consiglio
provinciale o metropolitano.
   3. Il Programma e' trasmesso  alla  Giunta  regionale  che,  entro
novanta   giorni,   ne   valuta   la  coerenza  con  gli  atti  della
programmazione regionale.
   4. Il Consiglio regionale, su proposta della  Giunta,  approva  il
Programma  o,  qualora  riscontri  elementi di difformita', rinvia il
Programma alla Provincia o alla citta' metropolitana per i  necessari
adeguamenti,  che  debbono  essere  recepiti  nei  successivi novanta
giorni. La deliberazione di adeguamento  del  Programma  deve  essere
inviata  alla  Giunta  regionale  per la proposta relativa alla presa
d'atto da parte del Consiglio regionale.
   5. La deliberazione consiliare di approvazione e'  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione.  Della  pubblicazione  e' data
notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.