Art. 25. Formazione del Programma pluriennale di sviluppo delle Province e della citta' metropolitana 1. Le Province e la citta' metropolitana, sentite le conferenze di ambito provinciale o metropolitano per la programmazione ed acquisiti i pareri eventualmente previsti dai rispettivi statuti, procedono alla formazione del Programma pluriennale di sviluppo, sulla base degli obiettivi e dei contenuti degli atti della programmazione regionale. 2. Il programma pluriennale di sviluppo delle Province e della citta' metropolitana e' approvato con deliberazione del Consiglio provinciale o metropolitano. 3. Il Programma e' trasmesso alla Giunta regionale che, entro novanta giorni, ne valuta la coerenza con gli atti della programmazione regionale. 4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma o, qualora riscontri elementi di difformita', rinvia il Programma alla Provincia o alla citta' metropolitana per i necessari adeguamenti, che debbono essere recepiti nei successivi novanta giorni. La deliberazione di adeguamento del Programma deve essere inviata alla Giunta regionale per la proposta relativa alla presa d'atto da parte del Consiglio regionale. 5. La deliberazione consiliare di approvazione e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Della pubblicazione e' data notizia sui principali quotidiani a diffusione regionale.