Art. 32. Norma finanziaria 1. Per gli oneri derivanti dall'avvio delle procedure disciplinate dalla presente legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto, in termini di competenza, al capitolo 0605 "Spese per studi e ricerche relative al secondo programma regionale di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 9, si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 3. Agli oneri relativi all'attivita' dell'Osservatorio socio- economico regionale, di cui all'articolo 34, si provvede con i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: per le attivita', di cui al comma 2, lettera a), con lo stanziamento di cui al capitolo 0660 "Spese per osservatorio socio- economico regionale"; per le attivita' di cui al comma 2, lettera b), con l'istituzione del capitolo O661 "Spese per l'assistenza tecnica Ilres alle attivita' di programmazione", per memoria. 4. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.