Art. 32.
                          Norma finanziaria
 
   1. Per gli oneri derivanti dall'avvio delle procedure disciplinate
dalla  presente  legge si provvede mediante lo stanziamento iscritto,
in termini di  competenza,  al  capitolo  0605  "Spese  per  studi  e
ricerche  relative  al secondo programma regionale di sviluppo" dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
   2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 9,
si provvede con gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e
di  cassa, al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza,
rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri  organismi
previsti  da  leggi  regionali  o  statali" dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale.
   3. Agli  oneri  relativi  all'attivita'  dell'Osservatorio  socio-
economico  regionale,  di  cui  all'articolo  34,  si  provvede con i
seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del  bilancio
regionale:
    per  le  attivita',  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  con lo
stanziamento di cui al capitolo 0660 "Spese per  osservatorio  socio-
economico regionale";
    per le attivita' di cui al comma 2, lettera b), con l'istituzione
del   capitolo  O661  "Spese  per  l'assistenza  tecnica  Ilres  alle
attivita' di programmazione", per memoria.
   4. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con  i
relativi bilanci di previsione.