Art. 34.
        Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31
      "Istituzione dell'Osservatorio socio-economico regionale"
 
   1.  L'articolo 2 comma 2, della legge regionale 11 giugno 1984, n.
31 e' cosi' sostituito: "2. A tali fini,  nell'ambito  dell'attivita'
dell'Osservatorio  socio-economico  regionale, il Comitato consultivo
economico-sociale, previsto dalla legge regionale 5 aprile  1994,  n.
18, art, 17, viene convocato almeno una volta l'anno".
   2.  L'articolo  3  della  legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 e'
cosi' sostituito:
   "1. Nell'ambito dell'attivita' O.S.E.:
     a) la Regione si convenziona con l'Universita',  con  l'Ilres  o
con  altri  qualificati Istituti di ricerca, nonche' con organismi od
esperti di elevate capacita'  professionali  in  materia  sociale  ed
economica  al  fine  di  assicurare  la  strumentazione  tecnica  per
l'espletamento dei compiti, di cui all'articolo 2, comma 1;
     b)  l'Ilres svolge la funzione di assistenza tecnica, in stretta
intesa con il Servizio programmazione e partecipazioni regionali,  al
fine  di assicurare il supporto operativo per la redazione degli atti
della programmazione regionale, in particolare con  riferimento  alla
predisposizione   del   piano   annuale   degli  interventi  ed  alla
attivazione ed alla gestione dello  strumento  della  valutazione  di
efficacia,   di   cui   alla   legge  regionale  sulle  procedure  di
programmazione.
   2. Le attivita'  di  cui  alla  lettera  b),  sono  approvate  con
provvedimento  deliberativo  della  Giunta regionale nei limiti delle
disponibilita' di bilancio".
   3. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 11 giugno 1984,  n.
31 sono abrogati.
   4.  La  denominazione  del  capitolo  0660 "Spese di funzionamento
dell'Osservatorio socio-economico" e' modificata come  segue:  "Spese
per  studi,  ricerche,  pubblicazioni  e  attivita' dell'Osservatorio
socio economico".