Art. 34. Modifiche alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 "Istituzione dell'Osservatorio socio-economico regionale" 1. L'articolo 2 comma 2, della legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 e' cosi' sostituito: "2. A tali fini, nell'ambito dell'attivita' dell'Osservatorio socio-economico regionale, il Comitato consultivo economico-sociale, previsto dalla legge regionale 5 aprile 1994, n. 18, art, 17, viene convocato almeno una volta l'anno". 2. L'articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 e' cosi' sostituito: "1. Nell'ambito dell'attivita' O.S.E.: a) la Regione si convenziona con l'Universita', con l'Ilres o con altri qualificati Istituti di ricerca, nonche' con organismi od esperti di elevate capacita' professionali in materia sociale ed economica al fine di assicurare la strumentazione tecnica per l'espletamento dei compiti, di cui all'articolo 2, comma 1; b) l'Ilres svolge la funzione di assistenza tecnica, in stretta intesa con il Servizio programmazione e partecipazioni regionali, al fine di assicurare il supporto operativo per la redazione degli atti della programmazione regionale, in particolare con riferimento alla predisposizione del piano annuale degli interventi ed alla attivazione ed alla gestione dello strumento della valutazione di efficacia, di cui alla legge regionale sulle procedure di programmazione. 2. Le attivita' di cui alla lettera b), sono approvate con provvedimento deliberativo della Giunta regionale nei limiti delle disponibilita' di bilancio". 3. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 sono abrogati. 4. La denominazione del capitolo 0660 "Spese di funzionamento dell'Osservatorio socio-economico" e' modificata come segue: "Spese per studi, ricerche, pubblicazioni e attivita' dell'Osservatorio socio economico".