Art. 35. Scambio e diffusione dei dati per sistemi informativi integrati 1. Il piano delle informatizzazioni delle strutture regionali costituisce supporto strumentale e di elaborazione alle attivita' di programmazione. 2. La Regione, le Province, la citta' metropolitana, i comuni singoli o associati, le comunita' montane sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni e dati, anche su supporti informatici, inerenti la programmazione ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni in materia. 3. In questo quadro, al fine di ottenere sistenu informativi integrati, necessari alla programmazione ai vari livelli di competenza, la Regione, le province, la citta' metropolitana, i comuni singoli o associati, le comunita' montane definiscono, di comune intesa, le modalita' per lo scambio reciproco delle informazioni attinenti la normalizzazione e la elaborazione dei dati di interesse.