Art. 35.
   Scambio e diffusione dei dati per sistemi informativi integrati
 
   1. Il piano  delle  informatizzazioni  delle  strutture  regionali
costituisce  supporto strumentale e di elaborazione alle attivita' di
programmazione.
   2. La Regione, le Province,  la  citta'  metropolitana,  i  comuni
singoli  o  associati,  le  comunita'  montane sono tenuti a fornirsi
reciprocamente informazioni e dati, anche  su  supporti  informatici,
inerenti  la  programmazione  ed ogni elemento utile allo svolgimento
delle rispettive funzioni in materia.
   3. In questo quadro,  al  fine  di  ottenere  sistenu  informativi
integrati,   necessari   alla   programmazione  ai  vari  livelli  di
competenza, la Regione,  le  province,  la  citta'  metropolitana,  i
comuni  singoli  o  associati,  le  comunita' montane definiscono, di
comune  intesa,  le  modalita'  per  lo   scambio   reciproco   delle
informazioni  attinenti la normalizzazione e la elaborazione dei dati
di interesse.