Art. 6. Quadro di riferimento 1. Il quadro di riferimento, tenuto conto anche delle valutazioni sulle condizioni economiche e sociali formulate dall'Osservatorio, di cui alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 come modificata dalla presente legge, fornisce le indicazioni economiche e sociali articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica di programmazione, al fine dello sviluppo equilibrato della comunita' regionale nel contesto nazionale. 2. Esso contiene, in particolare: a) gli scenari di riferimento sociali, economici, territoriali ed ambientali della Regione, in rapporto anche al contesto nazionale ed europeo con specifico riguardo alle linee evolutive: 1) dei settori produttivi consolidati, in trasformazione e di nuovo impianto; 2) delle esigenze socio-assistenziali e dell'organizzazione dei relativi servizi; 3) della formazione e della promozione del lavoro. b) gli obiettivi generali e settoriali da raggiungere nel periodo di validita' del programma regionale, esplicitati in termini materiali e finanziari, nonche' l'indicazione delle strategie attuative da realizzare, delle risorse economiche, territoriali e finanziarie da attivare, dei soggetti, pubblici e privati, che devono essere coinvolti nel disegno strategico globale. 3. Nella elaborazione del quadro di riferimento e del piano degli interventi, di cui all'articolo 7, deve tenersi conto degli atti di programmazione settoriale ed intersettoriale e dei programmi e dei progetti di attuazione esistenti. 4. La Giunta regionale assicura la coerenza fra le indicazioni del quadro di riferimento e quelle di pianificazione territoriale della Regione, con le modalita' di cui all'articolo 24. 5. Il quadro di riferimento determina gli obiettivi generali dclla programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale della Regione, di cui devono tenere conto gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6. Esso costituisce, inoltre: a) la sede di riscontro delle politiche comunitarie e nazionali che interessano la Regione e di coordinamento della loro attuazione in ambito regionale; b) la sede per il raccordo con la programmazione delle Regioni limitrofe, tenuto anche conto dei programmi comunitari. 7. Il quadro di riferimento contiene, altresi', gli indirizzi vincolanti per i programmi d'intervento in ordine alle partecipazioni regionali e gli altri atti programmatori degli enti strumentali della Regione, nonche' i criteri generali relativi alla impostazione della valutazione di efficacia.