Art. 6.
                        Quadro di riferimento
 
   1. Il quadro di riferimento, tenuto conto anche delle  valutazioni
sulle condizioni economiche e sociali formulate dall'Osservatorio, di
cui  alla legge regionale 11 giugno 1984, n. 31 come modificata dalla
presente  legge,  fornisce  le  indicazioni  economiche   e   sociali
articolate territorialmente e settorialmente necessarie alla politica
di programmazione, al fine dello sviluppo equilibrato della comunita'
regionale nel contesto nazionale.
   2. Esso contiene, in particolare:
     a)  gli  scenari di riferimento sociali, economici, territoriali
ed ambientali della Regione, in rapporto anche al contesto  nazionale
ed europeo con specifico riguardo alle linee evolutive:
     1)  dei  settori  produttivi consolidati, in trasformazione e di
nuovo impianto;
     2) delle esigenze socio-assistenziali e dell'organizzazione  dei
relativi servizi;
     3) della formazione e della promozione del lavoro.
     b)  gli  obiettivi  generali  e  settoriali  da  raggiungere nel
periodo di validita' del programma regionale, esplicitati in  termini
materiali   e   finanziari,  nonche'  l'indicazione  delle  strategie
attuative da realizzare, delle  risorse  economiche,  territoriali  e
finanziarie da attivare, dei soggetti, pubblici e privati, che devono
essere coinvolti nel disegno strategico globale.
   3.  Nella elaborazione del quadro di riferimento e del piano degli
interventi, di cui all'articolo 7, deve tenersi conto degli  atti  di
programmazione  settoriale  ed  intersettoriale e dei programmi e dei
progetti di attuazione esistenti.
   4. La Giunta regionale assicura la coerenza fra le indicazioni del
quadro di riferimento e quelle di pianificazione  territoriale  della
Regione, con le modalita' di cui all'articolo 24.
   5. Il quadro di riferimento determina gli obiettivi generali dclla
programmazione  socio-economica  e  della pianificazione territoriale
della Regione, di cui devono tenere conto gli enti locali,  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   6. Esso costituisce, inoltre:
     a)  la sede di riscontro delle politiche comunitarie e nazionali
che interessano la Regione e di coordinamento della  loro  attuazione
in ambito regionale;
     b)  la  sede per il raccordo con la programmazione delle Regioni
limitrofe, tenuto anche conto dei programmi comunitari.
   7. Il quadro di  riferimento  contiene,  altresi',  gli  indirizzi
vincolanti per i programmi d'intervento in ordine alle partecipazioni
regionali e gli altri atti programmatori degli enti strumentali della
Regione,  nonche' i criteri generali relativi alla impostazione della
valutazione di efficacia.