Art. 8. Strumento della valutazione di efficacia 1. Lo strumento della valutazione di efficacia contiene il monitoraggio degli interventi e la rappresentazione dei risultati ottenuti sulla base dei dati derivanti anche dal sistema informativo regionale. 2. A tal fine il Programma regionale di sviluppo definisce, in relazione ai diversi ambiti della sua operativita', criteri e metodologie per la rilevazione, analisi e valutazione dei dati necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli attesi. 3. Lo strumento, di cui al comma 1, assicura, altresi', il rispetto dei principi di trasparenza e di informazione sull'attivita' della Regione in materia di programmazione, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8. 4. Al documento di cui al presente articolo, vengono allegate le relazioni previsionali e programmatiche delle societa' a partecipazione regionale.