Art. 8.
              Strumento della valutazione di efficacia
 
   1.  Lo  strumento  della  valutazione  di  efficacia  contiene  il
monitoraggio degli interventi e  la  rappresentazione  dei  risultati
ottenuti  sulla base dei dati derivanti anche dal sistema informativo
regionale.
   2. A tal fine il Programma regionale  di  sviluppo  definisce,  in
relazione  ai  diversi  ambiti  della  sua  operativita',  criteri  e
metodologie per  la  rilevazione,  analisi  e  valutazione  dei  dati
necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli
attesi.
   3.  Lo  strumento,  di  cui  al  comma  1,  assicura, altresi', il
rispetto dei principi di trasparenza e di informazione sull'attivita'
della Regione in materia di  programmazione,  ai  sensi  della  legge
regionale 6 giugno 1991, n. 8.
   4.  Al  documento di cui al presente articolo, vengono allegate le
relazioni   previsionali   e   programmatiche   delle   societa'    a
partecipazione regionale.