Art. 9.
                   Effetti del Programma regionale
 
   1.  I documenti e gli atti di programmazione della Regione e degli
enti locali devono essere  conformi  agli  obiettivi  generali  della
programmazione  socio-economica e territoriale indicati nel Programma
regionale. Ogni provvedimento amministrativo della  Regione  o  degli
enti  locali  che  interagisca con gli obiettivi della programmazione
deve essere conforme alle  indicazioni  del  Programma  regionale  ed
essere motivato in relazione ai contenuti dello stesso.
   2.  Il  comitato della programmazione assicura la congruita' degli
strumenti e degli atti programmatori della Regione e di quelli  degli
enti locali sottoposti ad approvazione regionale, con i contenuti del
programma regionale, curando la relativa attivita' istruttoria.
   3.  Gli  enti  locali conformano, comunque, la politica di spesa e
gli interventi ai contenuti del Programma regionale.