Art. 9. Effetti del Programma regionale 1. I documenti e gli atti di programmazione della Regione e degli enti locali devono essere conformi agli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale indicati nel Programma regionale. Ogni provvedimento amministrativo della Regione o degli enti locali che interagisca con gli obiettivi della programmazione deve essere conforme alle indicazioni del Programma regionale ed essere motivato in relazione ai contenuti dello stesso. 2. Il comitato della programmazione assicura la congruita' degli strumenti e degli atti programmatori della Regione e di quelli degli enti locali sottoposti ad approvazione regionale, con i contenuti del programma regionale, curando la relativa attivita' istruttoria. 3. Gli enti locali conformano, comunque, la politica di spesa e gli interventi ai contenuti del Programma regionale.