Art. 2. 1. L'art. 20 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31, e' sostituito dal seguente: "Art. 20. Commissione locale per l'impiego 1. La commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento e' composta da: a) un rappresentante del comprensorio, con funzioni di presidente, designato dalla giunta comprensoriale; b) il dirigente della sezione circoscrizionale per l'impiego del comprensorio; c) cinque rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore terziario, uno del settore artigianato designati dalle organizzazioni sindacali professionali provinciali maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore; d) cinque rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego; e) il consigliere di parita' di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31. 2. La commissione e' nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura. 3. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6. 4. Quando la commissione esercita le funzioni di cui all'art. 21, il dirigente delle sezioni circoscrizionali partecipa senza diritto di voto. 5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio designato dal presidente del comprensorio stesso. Il servizio di segreteria delle commissioni e' assicurato dagli uffici del comprensorio. 6. Ai componenti della commissione i comprensori corrispondono i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle assegnazioni previste dall'art. 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10".