Art. 2.
 
   1. L'art. 20 della  legge  provinciale  16  giugno  1983,  n.  19,
modificato  dall'art.  7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n.
31, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 20.
                  Commissione locale per l'impiego
 
   1.  La  commissione   locale   per   l'impiego,   l'assistenza   e
l'orientamento  dei  lavoratori  nell'avviamento  al  lavoro e per il
controllo sul collocamento e' composta da:
     a)  un  rappresentante  del  comprensorio,   con   funzioni   di
presidente, designato dalla giunta comprensoriale;
     b) il dirigente della sezione circoscrizionale per l'impiego del
comprensorio;
     c)  cinque  rappresentanti  degli  imprenditori  di  cui uno del
settore industriale,  uno  del  settore  agricolo,  uno  del  settore
terziario, uno del settore artigianato designati dalle organizzazioni
sindacali  professionali provinciali maggiormente rappresentative, ed
uno  della  cooperazione  designato  dall'organizzazione  provinciale
maggiormente rappresentativa del settore;
     d) cinque rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente
dalle     organizzazioni     sindacali    provinciali    maggiormente
rappresentative  che   organizzano   lavoratori   destinatari   degli
interventi della commissione provinciale per l'impiego;
     e)  il  consigliere  di  parita'  di  cui all'art. 6 della legge
provinciale 5 settembre 1988, n. 31.
   2. La commissione  e'  nominata  con  deliberazione  della  giunta
provinciale e dura in carica per la durata della legislatura.
   3.  Per  la  costituzione ed il funzionamento della commissione si
applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
   4. Quando la commissione esercita le funzioni di cui all'art.  21,
il  dirigente  delle sezioni circoscrizionali partecipa senza diritto
di voto.
   5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte  da  un
dipendente del comprensorio designato dal presidente del comprensorio
stesso.  Il  servizio  di  segreteria delle commissioni e' assicurato
dagli uffici del comprensorio.
   6. Ai componenti della commissione i comprensori  corrispondono  i
compensi  stabiliti  dalla  legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e
successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle  assegnazioni
previste dall'art. 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10".