Art. 3.
 
   1.  Il quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno
1983, n. 19 e' sostituito dal seguente:
   "Per  l'esercizio  delle funzioni previste dal presente articolo e
dall'art. 23, la commissione provinciale costituisce al  suo  interno
un comitato composto da:
     a) tre rappresentanti degli imprenditori;
     b) tre rappresentanti dei lavoratori;
     c) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente;
     d)  il  direttore  dell'ufficio  provinciale  del lavoro e della
massima occupazione limitatamente alle attivita' che  non  comportino
esercizio del controllo di legittimita' di cui al primo comma.".
   2.  Dopo  il  quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16
giugno 1983, n. 19 e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "Il comitato di cui al quarto comma svolge altresi' le funzioni in
materia di collocamento obbligatorio previste dall'art. 18. In questo
caso il comitato e' integrato, con partecipazione a titolo  effettivo
e  con  diritto  di  voto,  dai  rappresentanti  designati,  uno  per
ciascuna, dalle associazioni, enti  e  opere  a  carattere  nazionale
delle  categorie  beneficiarie del collocamento obbligatorio operanti
in provincia di cui al secondo  comma  dell'art.  15  della  legge  2
aprile  1968,  n.  482,  ai  quali spettano i compensi previsti per i
componenti della commissione provinciale. Le decisioni  del  comitato
adottate  nella  materia di cui al presente comma sono vincolanti per
la commissione provinciale per l'impiego.".