Art. 3. 1. Il quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e' sostituito dal seguente: "Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo e dall'art. 23, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato composto da: a) tre rappresentanti degli imprenditori; b) tre rappresentanti dei lavoratori; c) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente; d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione limitatamente alle attivita' che non comportino esercizio del controllo di legittimita' di cui al primo comma.". 2. Dopo il quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e' aggiunto il seguente nuovo comma: "Il comitato di cui al quarto comma svolge altresi' le funzioni in materia di collocamento obbligatorio previste dall'art. 18. In questo caso il comitato e' integrato, con partecipazione a titolo effettivo e con diritto di voto, dai rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle associazioni, enti e opere a carattere nazionale delle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio operanti in provincia di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ai quali spettano i compensi previsti per i componenti della commissione provinciale. Le decisioni del comitato adottate nella materia di cui al presente comma sono vincolanti per la commissione provinciale per l'impiego.".