Art. 4.
 
   1. Alla copertura dei maggiori oneri  derivanti  dall'applicazione
del quinto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983,
n.  19,  aggiunto  con l'art. 3, comma 2, della presente legge, si fa
fronte con i minori oneri derivanti dall'applicazione del primo comma
dell'art. 6 della legge provinciale  16  giugno  1983,  n.  19,  come
sostituito con l'art. 1 della presente legge.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della provincia.
    Trento, 23 agosto 1993
 
               Il presidente della giunta provinciale:
                             BAZZANELLA
      v. Il commissario del governo per la provincia di Trento:
                               SOTTILE