Art. 4. 1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del quinto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, aggiunto con l'art. 3, comma 2, della presente legge, si fa fronte con i minori oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come sostituito con l'art. 1 della presente legge. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia. Trento, 23 agosto 1993 Il presidente della giunta provinciale: BAZZANELLA v. Il commissario del governo per la provincia di Trento: SOTTILE