Art. 13. Commissione esaminatrice 1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da: a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, in qualita' di presidente; b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo; c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine; d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine; e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine; f) un medico. 2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 e' nominato, con le stesse modalita', un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare. 3. Nel caso in cui il collegio provinciale delle guide alpine non provveda alla designazione dei componenti previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa. 4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalita' previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per piu' di tre riunioni consecutive. 5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati. 6. La commissione delibera validamente con la presenza di almeno otto componenti. Devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera d) del comma 1. 7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo. 8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'art. 14 sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.