Art. 15. Corsi di aggiornamento 1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa. 2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano. 3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validita' della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguito ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento. 4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.