Art. 18. Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine e' formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo. 2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non piu' di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parita' di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1. 3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. 5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.