Art. 2. Oggetto della professione di guida alpina 1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita': a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico; b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo. 2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 3. 3. Le guide alpine possono, altresi', accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonche' ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.