Art. 2.
              Oggetto della professione di guida alpina
 
   1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita':
     a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su
ghiaccio  o  in   escursioni   in   montagna   anche   di   interesse
naturalistico;
     b)  accompagnamento  di persone in ascensioni sci-alpinistiche o
in escursioni sciistiche;
     c) insegnamento delle tecniche alpinistiche  e  sci-alpinistiche
con  esclusione  delle  tecniche  sciistiche su piste di discesa e di
fondo.
   2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al
comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le
escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche  attrezzate  o
dalle  piste  di  discesa  o di fondo e comunque laddove possa essere
necessario l'uso di  tecniche  e  di  attrezzature  alpinistiche,  e'
riservato  alle  guide alpine abilitate all'esercizio professionale e
iscritte  all'albo  professionale  delle   guide   alpine   istituito
dall'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 3.
   3.  Le  guide alpine possono, altresi', accompagnare persone nelle
visite a parchi naturali o a zone di  tutela  ambientale  nonche'  ad
altre  zone  di  particolare pregio naturalistico e fornire notizie e
informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.