Art. 20. Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine 1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine: a) eleggere il consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo; c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. 2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale: a) nominare il presidente; b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonche' l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa; c) vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari; d) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonche' di guide alpine di altri paesi; e) dare parere, ove richiesto, alla provincia e alle autorita' amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonche' l'attivita' delle guide alpine; f) collaborare con le competenti autorita' provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano; g) collaborare con le competenti autorita' provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonche' dello svolgimento dei corsi stessi; h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo; i) stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti; l) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.