Art. 20.
        Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine
 
   1. Spetta  all'assemblea  del  collegio  provinciale  delle  guide
alpine:
     a) eleggere il consiglio direttivo;
     b)  approvare  annualmente  il  bilancio consuntivo del collegio
predisposto dal consiglio direttivo;
     c) pronunciarsi su  ogni  questione  di  massima  che  le  venga
sottoposta  dal  consiglio  direttivo  o  sulla  quale  una pronuncia
dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
   2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:
     a) nominare il presidente;
     b) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta  degli  albi
professionali,  nonche'  l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della
stessa;
     c)  vigilare  sull'osservanza  delle  regole  della  deontologia
professionale, nonche' applicare le sanzioni disciplinari;
     d)  mantenere  i  rapporti  con  gli organismi e le associazioni
rappresentative di altre categorie professionali,  nonche'  di  guide
alpine di altri paesi;
     e)  dare  parere, ove richiesto, alla provincia e alle autorita'
amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento  e
la  disciplina  della  professione,  nonche'  l'attivita' delle guide
alpine;
     f)   collaborare  con  le  competenti  autorita'  provinciali  e
statali, anche sulla  base  di  apposite  convenzioni,  ai  fini  del
tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della
costruzione  e  del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di
disgaggio  e  in  genere  di  tutto   quanto   riguarda   la   tutela
dell'ambiente  naturale  montano e la promozione dell'alpinismo e del
turismo montano;
     g) collaborare con le competenti  autorita'  provinciali,  anche
sulla  base  di  apposite  convenzioni, ai fini della definizione dei
programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame,
nonche' dello svolgimento dei corsi stessi;
     h) contribuire alla diffusione della conoscenza e  del  rispetto
dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
     i)   stabilire   la  misura  del  contributo  da  corrispondersi
annualmente da parte degli iscritti;
     l)  svolgere  ogni  altra  funzione  ad  esso  attribuita  dalla
presente legge.