Art. 21.
               Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
 
   1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
per  iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano
associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attivita'  di
insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 2.
   2.  Le  scuole  di  alpinismo  e  di  sci-alpinismo  devono essere
autorizzate dalla giunta provinciale.
   3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette
da una guida alpina-maestro  di  alpinismo  iscritta  all'albo  della
provincia  di Trento e l'attivita' di insegnamento deve essere svolta
da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida  -  purche'
il  numero  di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di
alpinismo - iscritti all'albo della provincia di  Trento  o  ad  esso
temporaneamente aggregati ai sensi dell'art. 7.
   4.  La  domanda  per  il  rilascio dell'autorizzazione deve essere
presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:
     a) elenco dei componenti la scuola;
     b) verbale della riunione in cui e' stato nominato il  direttore
tecnico;
     c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;
     d)  indicazione  della sede della scuola nonche' degli eventuali
recapiti;
     e)  riproduzione  dell'insegna  e  degli  eventuali  emblemi   o
distintivi della scuola;
     f)  polizza  d'assicurazione  contro i rischi di responsabilita'
civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
     g) documento che attesti l'assunzione, da  parte  della  scuola,
dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso
straordinarie  e  a  collaborare  con gli enti ed operatori turistici
nelle  azioni  promozionali,  pubblicitarie  e  operative  intese  ad
incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale.
   5.  La  denominazione  della scuola deve essere tale da non creare
confusione con quella di  altre  scuole  eventualmente  esistenti  in
zona.
   6.  L'autorizzazione  e'  revocata qualora vengano a mancare uno o
piu' requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.