Art. 21. Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo 1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attivita' di insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 2. 2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla giunta provinciale. 3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della provincia di Trento e l'attivita' di insegnamento deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida - purche' il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti all'albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'art. 7. 4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di: a) elenco dei componenti la scuola; b) verbale della riunione in cui e' stato nominato il direttore tecnico; c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola; d) indicazione della sede della scuola nonche' degli eventuali recapiti; e) riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola; f) polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento; g) documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale. 5. La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona. 6. L'autorizzazione e' revocata qualora vengano a mancare uno o piu' requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.