Art. 23. Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 "Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia". 1. L'art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. L'erogazione della sovvenzione prevista dall'art. 1 e' disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della sovvenzione concessa; il saldo e' erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredato dalla documentazione non trasmessa in precedenza".