Art. 23.
Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n.
   8  "Costituzione  di un fondo per le spese derivanti da interventi
   del corpo di soccorso alpino della provincia".
 
   1. L'art. 4 della legge provinciale 12  febbraio  1973,  n.  8  e'
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 4.
 
   L'erogazione della sovvenzione prevista dall'art. 1 e' disposta in
via  anticipata  in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento
delle spese. Le anticipazioni successive  al  primo  versamento  sono
erogate  subordinatamente  alla  presentazione  della  documentazione
delle  spese  sostenute  utilizzando  le  anticipazioni  relative  ai
versamenti   precedenti  fino  al  90  per  cento  della  sovvenzione
concessa; il saldo e' erogato su presentazione, da effettuarsi  entro
il   30  giugno,  del  rendiconto  delle  spese  sostenute  nell'anno
precedente,  corredato  dalla   documentazione   non   trasmessa   in
precedenza".