Art. 28. Obblighi del maestro di sci 1. E' fatto obbligo ai maestri di sci che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con se', durante lo svolgimento dell'attivita' professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorita' competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 51.