Art. 39. Collegio provinciale dei maestri di sci 1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonche' i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'. 2. Sono organi del collegio: a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio; b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3; c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno. 3. Spetta all'assemblea del collegio: a) eleggere il consiglio direttivo; b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio; c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81; d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo; e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti. 4. Spetta al consiglio direttivo: a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalita' della sua riscossione; b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale; c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari; d) collaborare con le competenti autorita' provinciali; e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge. 5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla giunta provinciale.