Art. 39.
               Collegio provinciale dei maestri di sci
 
   1.  E'  istituito,  come organo di autodisciplina e di autogoverno
della professione, il collegio provinciale dei maestri  di  sci.  Del
collegio   fanno  parte  tutti  i  maestri  iscritti  all'albo  della
provincia, nonche' i maestri di sci  residenti  nella  provincia  che
abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
   2. Sono organi del collegio:
     a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
     b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra
tutti  i  membri  del  collegio,  nel  numero  e secondo le modalita'
previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
     c) il presidente, eletto  dal  consiglio  direttivo  al  proprio
interno.
   3. Spetta all'assemblea del collegio:
     a) eleggere il consiglio direttivo;
     b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;
     c)  eleggere  i membri del collegio nazionale di cui all'art. 15
della legge 8 marzo 1991, n. 81;
     d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio
su proposta del consiglio direttivo;
     e) pronunciarsi su ogni questione che le  venga  sottoposta  dal
consiglio  direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga
richiesta da almeno un quinto dei componenti.
   4. Spetta al consiglio direttivo:
     a) determinare la misura del contributo annuale a  carico  degli
iscritti e le modalita' della sua riscossione;
     b)  svolgere  tutte  le  funzioni concernenti le iscrizioni e la
tenuta dell'albo professionale;
     c) vigilare sull'esercizio  della  professione  e  applicare  le
sanzioni disciplinari;
     d) collaborare con le competenti autorita' provinciali;
     e)  svolgere  ogni  altra  funzione attribuita al collegio dalla
presente legge.
   5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati
dalla giunta provinciale.