Art. 41.
                         Pareri dei collegi
 
   1.  In  tutti  i  casi  in cui e' richiesto il parere del collegio
provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri
di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro  due
mesi  dalla  richiesta.  Scaduto  tale  termine la giunta provinciale
provvede prescindendo dal parere stesso.