Art. 42. Assicurazioni 1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 44, nonche' i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della provincia, per i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. 2. Sono altresi' assicurati per i rischi di responsabilita' civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami. 3. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.