Art. 42.
                            Assicurazioni
 
   1.  I  componenti  e  il  segretario  delle  commissioni  e  delle
sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali
incaricati  della vigilanza ai sensi dell'art. 44, nonche' i soggetti
preposti   all'organizzazione   e    all'attuazione    della    prova
attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della
provincia,  per  i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per
gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste  dalla  presente
legge.
   2. Sono altresi' assicurati per i rischi di responsabilita' civile
e  per  gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della
prova attitudinale, dei corsi e degli esami.
   3.  La  giunta  provinciale,  sentito  il  parere   del   collegio
provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri
di   sci,   autorizza  la  stipulazione  delle  relative  polizze  di
assicurazione stabilendo modalita' e massimali.