Art. 51.
                        Servizio di vigilanza
 
   1.  La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve
le competenze dei collegi, e' esercitata da dipendenti  del  servizio
competente   in  materia  di  turismo,  espressamente  designati  con
apposita   deliberazione;   ai   fini   dell'esercizio   delle   loro
attribuzioni  essi  hanno  libero  accesso alle piste di sci e libera
circolazione sugli impianti di trasporto a fune.
   2. Il servizio competente in  materia  di  turismo  puo'  disporre
ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e
richiedendo  in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole
stesse.
   3. La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui  al
comma    1   dell'attrezzatura   e   dell'equipaggiamento   necessari
all'espletamento delle loro funzioni.