Art. 51. Servizio di vigilanza 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, e' esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune. 2. Il servizio competente in materia di turismo puo' disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse. 3. La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.