Art. 53.
            Interventi a favore del collegio provinciale
                         delle guide alpine
 
   1.  La  giunta  provinciale,  tenendo  conto degli indirizzi e dei
criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, puo' concedere
al  collegio  provinciale  delle  guide  alpine  sovvenzioni  per  le
iniziative  di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.
52.