Art. 53. Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine 1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, puo' concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 52.