Art. 7. Trasferimento ed aggregazione temporanea 1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento. 2. Il trasferimento e' disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento. 3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei mesi l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione o provincia di appartenenza. 4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo provinciale, che svolga temporaneamente l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento. 5. L'aggregazione e' disposta dal collegio provinciale delle guide alpine. 6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6.