Art. 7.
              Trasferimento ed aggregazione temporanea
 
   1.   E'   ammesso   il   trasferimento,  a  domanda,  della  guida
alpina-maestro  di  alpinismo  e   dell'aspirante   guida,   iscritta
nell'albo  di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano,
al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.
   2. Il  trasferimento  e'  disposto  dal  collegio  provinciale,  a
condizione  che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio
domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento.
   3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di  altre
regioni  o  della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere
per periodi determinati della durata massima di sei mesi  l'attivita'
di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede
nella  provincia  di  Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea
all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione
o provincia di appartenenza.
   4.  La  guida  alpina-maestro  di  alpinismo   iscritta   all'albo
provinciale,  che  svolga temporaneamente l'attivita' di insegnamento
in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di
Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento.
   5. L'aggregazione e' disposta dal collegio provinciale delle guide
alpine.
   6.   Fino   a   quando   non   siano  istituiti  i  relativi  albi
professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni  o  dalla
provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la
professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione
all'albo  professionale  della  provincia  di  Trento  attestando  il
possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6.