Art. 70. Abrogazione 1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L'art. 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993. 2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento dell'attivita' delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonche' per l'espletamento dei corsi e degli esami gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1994 e' abrogato l'art. 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.