Art. 8. Abilitazione all'esercizio della professione 1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione e' rilasciato dal presidente della giunta provinciale. 2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale. 3. Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.