Art. 2. Criteri di ripartizione dei contributi 1. La ripartizione dei contributi tra le associazioni indicate nell'art. 1 e' basata su un sistema a punteggio. 2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base dei seguenti criteri: a) per ogni associato, sino ad un massimo ammissibile di 500 punti: punti 1; b) sede di proprieta' dell'associazione: punti 500; c) sede in locazione: punti 1500; d) per ogni unita' di personale dipendente, sino ad un massimo di 3000 punti: punti 1500; e) programma di attivita' per l'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con la previsione dei relativi impegni finanziari: punti 500. 3. L'importo del contributo da assegnare ad ogni singola associazione e' calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo erogabile per il totale complessivo dei punteggi ottenuti dalle associazioni e moltiplicando il quoziente cosi' ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola associazione.