Art. 2.
               Criteri di ripartizione dei contributi
 
   1.  La  ripartizione  dei  contributi tra le associazioni indicate
nell'art. 1 e' basata su un sistema a punteggio.
   2. Ogni associazione riceve un punteggio sulla base  dei  seguenti
criteri:
     a)  per  ogni  associato,  sino ad un massimo ammissibile di 500
punti: punti 1;
     b) sede di proprieta' dell'associazione: punti 500;
     c) sede in locazione: punti 1500;
     d) per ogni unita' di personale dipendente, sino ad  un  massimo
di 3000 punti: punti 1500;
     e)  programma  di  attivita'  per  l'anno  a cui si riferisce la
richiesta di  contributo  con  la  previsione  dei  relativi  impegni
finanziari: punti 500.
   3.   L'importo   del  contributo  da  assegnare  ad  ogni  singola
associazione e' calcolato dividendo l'importo del finanziamento annuo
erogabile per il  totale  complessivo  dei  punteggi  ottenuti  dalle
associazioni  e  moltiplicando  il  quoziente  cosi'  ottenuto per il
punteggio attribuito ad ogni singola associazione.