Art. 3.
                          P r o c e d u r e
 
   1.  Le  domande  di  contributo  devono  essere  presentate  dalle
associazioni  di  categoria al Servizio affari generali, assistenza e
servizi  sociali  dell'Assessorato   regionale   della   sanita'   ed
assistenza  sociale  entro  il  30  aprile di ciascun anno per cui si
richiede il contributo.
   2. Alla domanda devono essere allegati:
     a) copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il  quale
viene  presentata  l'istanza  di  contributo,  regolarmente approvato
dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione;
     b) copia del bilancio consuntivo  relativo  all'anno  precedente
regolarmente  approvato  dagli  organi  competenti secondo lo statuto
dell'associazione;
     c)  relazione   sull'attivita'   svolta   nell'anno   precedente
nell'ambito della Regione Valle d'Aosta;
     d)  dichiarazione  attestante  il  numero  dei  soci  che  hanno
provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
     e)  dichiarazione  attestante  l'ubicazione   della   sede   sul
territorio regionale ed il titolo per l'utilizzo;
     f)  programma  di  attivita'  per  l'anno  a cui la richiesta di
contributo si riferisce,  con  la  previsione  dei  relativi  impegni
finanziari.
   3.  A  partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il
primo  contributo  l'associazione  deve  dimostrare  dettagliatamente
l'utilizzazione del fondo assegnato.
   4. La quota di fondo non utilizzato verra' detratta dal contributo
spettante per l'anno successivo.
   5.  I  contributi  regionali  non  possono  essere  utilizzati per
interventi  assistenziali  ai  singoli  iscritti  e  debbono   essere
impiegati per lo svolgimento di attivita' in ambito regionale.