Art. 3. P r o c e d u r e 1. Le domande di contributo devono essere presentate dalle associazioni di categoria al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanita' ed assistenza sociale entro il 30 aprile di ciascun anno per cui si richiede il contributo. 2. Alla domanda devono essere allegati: a) copia del bilancio preventivo relativo all'anno per il quale viene presentata l'istanza di contributo, regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione; b) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente regolarmente approvato dagli organi competenti secondo lo statuto dell'associazione; c) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente nell'ambito della Regione Valle d'Aosta; d) dichiarazione attestante il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno in corso; e) dichiarazione attestante l'ubicazione della sede sul territorio regionale ed il titolo per l'utilizzo; f) programma di attivita' per l'anno a cui la richiesta di contributo si riferisce, con la previsione dei relativi impegni finanziari. 3. A partire dall'anno successivo a quello a cui si riferisce il primo contributo l'associazione deve dimostrare dettagliatamente l'utilizzazione del fondo assegnato. 4. La quota di fondo non utilizzato verra' detratta dal contributo spettante per l'anno successivo. 5. I contributi regionali non possono essere utilizzati per interventi assistenziali ai singoli iscritti e debbono essere impiegati per lo svolgimento di attivita' in ambito regionale.