Art. 2.
 
   All'art. 4 della legge regionale n. 65/1993, dopo il primo comma e
aggiunto quanto segue:
   "I  progetti  delle  opere  non  comprese  in  quelle indicate nel
precedente comma, nonche' quelli relativi alle discariche per rifiuti
solidi di volumetria superiore a 30.000 mc. devono  essere  corredati
da  una  relazione  finalizzata  alla  verifica  della compatibilita'
ambientale.
   La relazione deve fornire in maniera esauriente le informazioni di
carattere  naturalistico,  geomorfologico,  idrologico,  sulla   rete
viaria,  sulle abitazioni esistenti a distanza inferiore a m. 500 dal
perimetro esterno dell'impianto, sulle  coltivazioni  in  atto  nella
zona, nonche' sugli effetti che l'intervento puo' produrre.
   La  relazione  deve  essere  sottoscritta  dal  progettista, da un
geologo, da un biologo, da un agronomo e da un medico  e  costituisce
parte   integrante   del  progetto  rimesso  alla  valutazione  della
conferenza di cui all'articolo 3- bis della legge n.  441/1987.  Essa
deve   essere   pubblicata  all'albo  pretorio  del  Comune  nel  cui
territorio l'opera deve essere realizzata.
   Chiunque puo' ottenere copia della relazione  al  solo  costo  del
rimborso delle spese di duplicazione".