Art. 2. All'art. 4 della legge regionale n. 65/1993, dopo il primo comma e aggiunto quanto segue: "I progetti delle opere non comprese in quelle indicate nel precedente comma, nonche' quelli relativi alle discariche per rifiuti solidi di volumetria superiore a 30.000 mc. devono essere corredati da una relazione finalizzata alla verifica della compatibilita' ambientale. La relazione deve fornire in maniera esauriente le informazioni di carattere naturalistico, geomorfologico, idrologico, sulla rete viaria, sulle abitazioni esistenti a distanza inferiore a m. 500 dal perimetro esterno dell'impianto, sulle coltivazioni in atto nella zona, nonche' sugli effetti che l'intervento puo' produrre. La relazione deve essere sottoscritta dal progettista, da un geologo, da un biologo, da un agronomo e da un medico e costituisce parte integrante del progetto rimesso alla valutazione della conferenza di cui all'articolo 3- bis della legge n. 441/1987. Essa deve essere pubblicata all'albo pretorio del Comune nel cui territorio l'opera deve essere realizzata. Chiunque puo' ottenere copia della relazione al solo costo del rimborso delle spese di duplicazione".