Art. 3.
 
   Gli  impianti  di  cui  al primo comma dell'articolo 2 della legge
regionale n. 65/1993, regolarmente autorizzati ed in  esercizio  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, sono tenuti ad
adeguarsi alla normativa ivi contenuta entro il 30 novembre 1995.