Art. 2.
 
   La presente legge e' dichiarata urgente  ed  entra  in  vigore  il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione Abruzzo.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 7 aprile 1994
 
                              DEL COLLE