Art. 2. All'art. 2 della legge regionale 24 agosto 1992 n. 80 dopo la lettera e) si aggiungono le seguenti parole: "O svolgimento di attivita' a carattere permanente e stabile da piu' di 5 anni con produzioni culturali di rilievo". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 12 aprile 1994 DEL COLLE