Art. 2.
 
   All'art. 2 della legge regionale 24 agosto  1992  n.  80  dopo  la
lettera e) si aggiungono le seguenti parole:
   "O  svolgimento  di  attivita' a carattere permanente e stabile da
piu' di 5 anni con produzioni culturali di rilievo".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 12 aprile 1994
 
                              DEL COLLE