la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  legge  regionale  7  luglio  1982,  n. 38, per le parti non in
contrasto con la presente legge, e' prorogata  fino  al  31  dicembre
1994;  conseguentemente  sono adeguate a detto termine le provvidenze
previste ed i termini di scadenza.