Art. 10. I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non presentano attecchimenti tali da garantire l'affermazione del bosco, possono essere riconsegnati al proprietario con provvedimento della Giunta Regionale su parere del competente lspettorato Ripartimentale delle Foreste, brevi accertamenti tecnici volti a verificare che la mancata riuscita dell'impianto non dipenda da azioni comunque dolose o colpose anche se a carico di ignoti. I terreni comunque rimboschiti sono riconsegnati dagli Enti esecutori (Ispettorati, Comunita' Montane, Consorzi, Comuni, ecc.) a richiesta dei legittimi proprietari, dopo il decimo anno dall'impianto, facendo obbligo agli stessi delle cure necessarie (risarcimenti, sfolli, diradamenti, spalcature, lotta fitosanitaria, ecc.), secondo un piano di coltura approvato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.