Art. 10.
 
   I terreni rimboschiti, che a 10 anni dall'impianto non  presentano
attecchimenti  tali  da  garantire  l'affermazione del bosco, possono
essere riconsegnati al proprietario con  provvedimento  della  Giunta
Regionale  su  parere del competente lspettorato Ripartimentale delle
Foreste, brevi accertamenti tecnici volti a verificare che la mancata
riuscita dell'impianto  non  dipenda  da  azioni  comunque  dolose  o
colpose anche se a carico di ignoti.
   I  terreni  comunque  rimboschiti  sono  riconsegnati  dagli  Enti
esecutori (Ispettorati, Comunita' Montane, Consorzi, Comuni, ecc.)  a
richiesta   dei   legittimi   proprietari,   dopo   il   decimo  anno
dall'impianto, facendo obbligo  agli  stessi  delle  cure  necessarie
(risarcimenti,  sfolli, diradamenti, spalcature, lotta fitosanitaria,
ecc.),  secondo  un  piano  di  coltura  approvato   dall'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste competente.