Art. 11. La Regione, per conseguire l'incremento e il potenziamento del patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei vivai forestali gestiti dagli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali ex A.S.F.D . L'attivita' dei vivai, fino all'approvazione del Piano Forestale Regionale, viene regolata mediante un programma regionale triennale. Il programma, redatto dal Servizio Bonifica Economia Montana d'intesa con l'Ispettorato Regionale Forestale, deve essere formulato sulla base dell'attivita' da realizzare con fondi regionali, comunitari e derivanti dalla gestione dei vivai stessi. La Regione, per la diffusione di piantine autoctone e di qualita', nel rispetto della legge n. 269/73, individua i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali.