Art. 11.
 
   La  Regione,  per  conseguire  l'incremento e il potenziamento del
patrimonio silvano, sostiene gli oneri per la coltivazione dei  vivai
forestali  gestiti  dagli  Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e
dagli Uffici Amministrazione Foreste Demaniali ex A.S.F.D .
   L'attivita' dei vivai, fino all'approvazione del  Piano  Forestale
Regionale, viene regolata mediante un programma regionale triennale.
   Il  programma,  redatto  dal  Servizio  Bonifica  Economia Montana
d'intesa con l'Ispettorato Regionale Forestale, deve essere formulato
sulla  base  dell'attivita'  da  realizzare  con   fondi   regionali,
comunitari e derivanti dalla gestione dei vivai stessi.
   La Regione, per la diffusione di piantine autoctone e di qualita',
nel rispetto della legge n. 269/73, individua i boschi e gli arboreti
da seme delle piante forestali.