Art. 12. Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti e rimboschimenti, effettuati nella regione con aiuti comunitari, nazionali e regionali, vengono effettuate nel rispetto delle leggi vigenti in materia ed in particolare della legge n. 269/1973, avvalendosi prioritariamente dei vivai forestali regionali. Per la fornitura di piantine a favore di privati effettuate da vivai forestali regionali e' previsto il pagamento mediante accreditamento su un conto corrente intestato alla Regione Abruzzo "Attivita' Vivaistiche". Tali introiti devono essere utilizzati per le spese di gestione e di miglioramento dell'attivita' vivaistica regionale. In caso di esaurimento presso i vivai forestali regionali delle specie previste in progetto, i soggetti attuatori obbligati come al precedente primo comma, possono effettuare gli acquisti sul mercato, previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio. La fornitura delle piantine agli Enti pubblici viene effettuata a titolo gratuito. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto approva il prezzario regionale delle piantine prodotte nei vivai regionali.