Art. 12.
 
   Tutte le forniture delle piantine utilizzate per gli imboschimenti
e  rimboschimenti,  effettuati  nella  regione  con aiuti comunitari,
nazionali e regionali, vengono effettuate nel  rispetto  delle  leggi
vigenti  in  materia  ed  in  particolare  della  legge  n. 269/1973,
avvalendosi prioritariamente dei vivai forestali regionali.
   Per la fornitura di piantine a favore  di  privati  effettuate  da
vivai   forestali   regionali   e'  previsto  il  pagamento  mediante
accreditamento su un conto corrente intestato  alla  Regione  Abruzzo
"Attivita'  Vivaistiche".  Tali introiti devono essere utilizzati per
le spese di gestione e  di  miglioramento  dell'attivita'  vivaistica
regionale.
   In  caso  di  esaurimento presso i vivai forestali regionali delle
specie previste in progetto, i soggetti attuatori obbligati  come  al
precedente  primo comma, possono effettuare gli acquisti sul mercato,
previa autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale  delle  Foreste
competente per territorio.
   La  fornitura delle piantine agli Enti pubblici viene effettuata a
titolo gratuito.
   Ai fini dell'applicazione del  presente  articolo,  il  Presidente
della  Giunta  Regionale,  con  proprio  decreto approva il prezzario
regionale delle piantine prodotte nei vivai regionali.