Art. 13.
 
   Per favorire l'organica attuazione della legge 29 gennaio 1992  n.
113,  tutti  i  Comuni  devono  rappresentare le loro necessita' agli
lspettorati Ripartimentali delle Foreste competenti  per  territorio.
La   concessione   gratuita   di   piantine   e'   subordinata   alla
disponibilita' di aree demaniali.
   Contestualmente alla richiesta delle piantine deve essere allegata
idonea cartografia catastale con l'indicazione delle  aree  destinate
alle piantumazioni e il relativo titolo di disponibilita'.
   L'impianto   puo'   interessare   aree   urbanizzate  e  aree  non
urbanizzate, le modalita' tecniche dell'intervento e la scelta  delle
essenze   da   mettere   a  dimora  sono  approvate  dall'Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.