Art. 13. Per favorire l'organica attuazione della legge 29 gennaio 1992 n. 113, tutti i Comuni devono rappresentare le loro necessita' agli lspettorati Ripartimentali delle Foreste competenti per territorio. La concessione gratuita di piantine e' subordinata alla disponibilita' di aree demaniali. Contestualmente alla richiesta delle piantine deve essere allegata idonea cartografia catastale con l'indicazione delle aree destinate alle piantumazioni e il relativo titolo di disponibilita'. L'impianto puo' interessare aree urbanizzate e aree non urbanizzate, le modalita' tecniche dell'intervento e la scelta delle essenze da mettere a dimora sono approvate dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.