Art. 14. Le quote di accantonamento da liquidare a fine rapporto alle unita' lavorative impiegate a tempo indeterminato affluiscono in un apposito fondo fruttifero intrattenuto con un Istituto Assicurativo scelto dalla Regione. Le quote sono depositate contestualmente alla liquidazione delle competenze mensili degli operai e al versamento provvede l'Ufficio Forestale responsabile dei lavori. Nel fondo affluiscono anche le somme gia' maturate dagli operai che intrattengono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge.