Art. 14.
 
   Le quote di accantonamento  da  liquidare  a  fine  rapporto  alle
unita'  lavorative  impiegate a tempo indeterminato affluiscono in un
apposito fondo fruttifero intrattenuto con un  Istituto  Assicurativo
scelto dalla Regione.
   Le  quote  sono depositate contestualmente alla liquidazione delle
competenze mensili degli operai e al  versamento  provvede  l'Ufficio
Forestale responsabile dei lavori.
   Nel  fondo  affluiscono  anche le somme gia' maturate dagli operai
che intrattengono un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  alla
data di entrata in vigore della presente legge.