Art. 17.
 
   Le norme  di  cui  al  presente  titolo  si  applicano  fino  alla
definizione   dei   rapporti   intercorrenti   tra  Stato  e  Regioni
conseguenti al riassetto delle competenze in materia.
   Allo scopo di gestire i  beni  costituenti  il  demanio  forestale
della  Regione  nonche'  i terreni ed i beni rustici che in qualsiasi
modo pervengono in proprieta' alla Regione, e' istituito il  Comitato
di  Gestione  delle  Foreste  Demaniali  Regionali  presso il Settore
Agricoltura, Foreste ed Alimentazione.
   Il  Comitato  e'  nominato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale su deliberazione della stessa Giunta ed e' cosi' composto:
     a) dal Componente la Giunta  preposto  al  Settore  Agricoltura,
Foreste ed Alimentazione o suo delegato che lo presiede;
     b)  dal  Dirigente  del  Servizio  Bonifica  Economia  Montana e
Foreste del Settore Agricoltura;
     c) dal Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste;
     d) dagli  Amministratori  delle  Foreste  Demaniali,  con  veste
consultiva;
     e)  da un Funzionario regionale del Settore Agricoltura, Foreste
e Alimentazione di livello non  inferiore  al  VI,  con  funzioni  di
Segretario.
   Il Comitato di Gestione provvede a:
    1)  approvare  i  programmi  da  porre in essere sulla base delle
proposte degli Amministratori delle Foreste Demaniali che relazionano
sui risultati di gestione;
    2) elaborare ed  inviare  alla  Giunta  Regionale,  entro  il  31
gennaio,  tramite  il  competente  Settore  Agricoltura,  Foreste  ed
Alimentazione  e   previo   parere   della   Commissione   Consiliare
Agricoltura,  il  programma regionale degli interventi da realizzare,
ai sensi della presente legge, durante l'anno solare in corso.
   Nello  stesso,  oltre  alle  finalita'  ed   agli   obiettivi   da
raggiungere,  devono  essere  indicati i costi di realizzazione degli
interventi programmati.
   Nelle more dell'approvazione del programma annuale e del  Bilancio
regionale,  la  Giunta  puo',  per  assicurare  la  continuita' delle
attivita'  delle  Aziende,  erogare  acconti  sulla  somma   all'uopo
indicata  nel  Bilancio  di  previsione  provvisorio  sulla  base  di
specifica richiesta degli Amministratori.
   La Regione vigila sulla rispondenza delle attivita' delle  Aziende
alle indicazioni del programma regionale annuale.