Art. 18.
 
   Gli  Uffici  Amministrazione  delle  Foreste  Demaniali Regionali,
oltre al conseguimento delle finalita' previste dalla presente legge,
provvedono a:
     a) realizzare attivita' di turismo ecologico  e  ricreativo  sui
terreni gestiti, favorendo la diffusione dell Agriturismo;
     b) creare aziende pilota a carattere zootecnico e faunistico per
una   razionale   gestione   delle  risorse  forestali  e  foraggere,
agevolando lo sviluppo socio-economico della montagna;
     c) gestire riserve naturali regionali loro affidate;
     d) eseguire, su richiesta di Enti, Comunita' Montane  e  Comuni,
opere agro silvo pastorali e di difesa idrogeologica;
     e)  programmare  ed  attuare,  di  concerto  con gli Ispettorati
Ripartimentali delle  Foreste  e  previa  approvazione  della  Giunta
Regionale,  corsi  di  formazione e addestramento forestale riservati
agli   operatori    del    settore,    con    particolare    riguardo
all'aggiornamento  tecnologico  per  le  operazioni  di  impianto, di
manutenzione dei boschi e per  la  prevenzione  e  spegnimento  degli
incendi boschivi.