Art. 18. Gli Uffici Amministrazione delle Foreste Demaniali Regionali, oltre al conseguimento delle finalita' previste dalla presente legge, provvedono a: a) realizzare attivita' di turismo ecologico e ricreativo sui terreni gestiti, favorendo la diffusione dell Agriturismo; b) creare aziende pilota a carattere zootecnico e faunistico per una razionale gestione delle risorse forestali e foraggere, agevolando lo sviluppo socio-economico della montagna; c) gestire riserve naturali regionali loro affidate; d) eseguire, su richiesta di Enti, Comunita' Montane e Comuni, opere agro silvo pastorali e di difesa idrogeologica; e) programmare ed attuare, di concerto con gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste e previa approvazione della Giunta Regionale, corsi di formazione e addestramento forestale riservati agli operatori del settore, con particolare riguardo all'aggiornamento tecnologico per le operazioni di impianto, di manutenzione dei boschi e per la prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.