Art. 19. Gli Amministratori delle Foreste Demanali Regionali sono confermati, dalla Giunta Regionale, Funzionari Delegati ai sensi delle vigenti norme della contabilita' regionale. Per le future nomine si procede alla individuazione degli Amministratori tra Funzionari del Corpo Forestale dello Stato, d'intesa con la Direzione Generale delle Foreste. Gli Amministratori organizzano l'attivita' della struttura cui sono preposti e rispondono al Comitato di Gestione dell'attuazione degli interventi indicati nel programma regionale. Per la gestione delle Foreste Demaniali e per l'attuazione di quanto previsto nel programma annuale, agli stessi sono conferiti tutti i poteri di cui al Regolamento sui Lavori Pubblici n. 350/1895 nonche' quelli previsti dalla legge 5 gennaio 1933, n. 30 e regio decreto 5 febbraio 1933, n. 1577, nei limiti che sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.