Art. 19.
 
   Gli   Amministratori   delle   Foreste   Demanali  Regionali  sono
confermati, dalla Giunta  Regionale,  Funzionari  Delegati  ai  sensi
delle vigenti norme della contabilita' regionale.
   Per   le  future  nomine  si  procede  alla  individuazione  degli
Amministratori  tra  Funzionari  del  Corpo  Forestale  dello  Stato,
d'intesa  con la Direzione Generale delle Foreste. Gli Amministratori
organizzano  l'attivita'  della  struttura  cui   sono   preposti   e
rispondono  al  Comitato di Gestione dell'attuazione degli interventi
indicati nel programma regionale.
   Per la gestione delle Foreste  Demaniali  e  per  l'attuazione  di
quanto  previsto  nel  programma  annuale, agli stessi sono conferiti
tutti i poteri di cui al Regolamento sui Lavori Pubblici n.  350/1895
nonche'  quelli  previsti  dalla  legge 5 gennaio 1933, n. 30 e regio
decreto 5 febbraio 1933, n. 1577, nei limiti che sono  stabiliti  con
deliberazione della Giunta Regionale da adottare entro novanta giorni
dall'approvazione della presente legge.