Art. 2. La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni: a) la redazione del piano forestale regionale che individui le linee del Settore, previa acquisizione della base conoscitiva e cartografica a livello catastale e la realizzazione dell'inventario forestale regionale finalizzato alla individuazione: dei terreni ex agricoli potenzialmente idonei alla forestazione produttiva a cicli brevi; dei terreni che in ogni singolo bacino idrografico e necessario destinare, in armonia con i principi della legge n. 183/1989, alle opere estensive ed a quelle intensive direttamente connesse; dei terreni percorsi da incendio da sottoporre ai vincoli di cui alla legge n. 47/1975, oltre che fornire tutti gli altri dati di base per pianificare l'uso delle risorse forestali; b) la lotta fitosanitaria per la difesa dei boschi e delle piantagioni forestali, non solo nella fase di infestazione ma anche, per i nuovi impianti, con opportune scelte di specie e biotipi che presentino caratteri di maggior resistenza ai patogeni e con graduale sostituzione di specie nei popolamenti puri di resinose; c) le opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa degli incendi boschivi compresa la propaganda antincendio, la manutenzione dei boschi e la graduale sostituzione di specie nei complessi puri di conifere; d) il recupero ambientale delle cave abbandonate e delle discariche abusive e non, delle scarpate, degli argini e sponde fluviali e lacustri nei casi in cui non sia applicabile la legge regionale n. 54/1987; manutenzione, conservazione ed ampliamento delle fasce boschive litoranee; e) la valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri Enti pubblici mediante redazione di piani economici di gestione finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla conservazione delle risorse; f) la costituzione di verde urbano e periurbano da attrezzature per attivita' ricreative e didattiche su superfici da individuare ed acquisire al patrimonio pubblico, in particolare nell'ambito dell'applicazione della legge n. 113/1992; g) la costituzione di imprese e cooperative forestali sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti; h) gli interventi volti, nelle zone vocate, alla realizzazione di piantagioni di castagno e alla ricostituzione dei boschi esistenti sia per la produzione di legno che dei frutti; i) la costituzione di aziende pilota a carattere faunistico e turistico-ecologico orientate alla valorizzazione della produzione agricola, zootecnica, faunistica ed ittica, nel rispetto dell'ambiente naturale.