Art. 2.
 
   La Regione sostiene e favorisce le seguenti azioni:
     a) la redazione del piano forestale regionale che  individui  le
linee  del  Settore,  previa  acquisizione  della  base conoscitiva e
cartografica a livello catastale e la  realizzazione  dell'inventario
forestale  regionale  finalizzato alla individuazione: dei terreni ex
agricoli potenzialmente idonei alla forestazione produttiva  a  cicli
brevi;   dei  terreni  che  in  ogni  singolo  bacino  idrografico  e
necessario destinare, in  armonia  con  i  principi  della  legge  n.
183/1989,  alle  opere  estensive  ed a quelle intensive direttamente
connesse; dei terreni percorsi da incendio da sottoporre  ai  vincoli
di  cui alla legge n. 47/1975, oltre che fornire tutti gli altri dati
di base per pianificare l'uso delle risorse forestali;
     b) la lotta fitosanitaria per  la  difesa  dei  boschi  e  delle
piantagioni  forestali, non solo nella fase di infestazione ma anche,
per i nuovi impianti, con opportune scelte di specie  e  biotipi  che
presentino caratteri di maggior resistenza ai patogeni e con graduale
sostituzione di specie nei popolamenti puri di resinose;
     c) le opere ed attrezzature per la prevenzione e la difesa degli
incendi  boschivi compresa la propaganda antincendio, la manutenzione
dei boschi e la graduale sostituzione di specie nei complessi puri di
conifere;
     d)  il  recupero  ambientale  delle  cave  abbandonate  e  delle
discariche  abusive  e  non,  delle  scarpate,  degli argini e sponde
fluviali e lacustri nei casi in cui  non  sia  applicabile  la  legge
regionale  n.  54/1987;  manutenzione,  conservazione  ed ampliamento
delle fasce boschive litoranee;
     e) la valorizzazione dei patrimoni silvo-pastorali  dei  Comuni,
degli  altri  Enti  pubblici mediante redazione di piani economici di
gestione finalizzati alla tutela dell'ambiente ed alla  conservazione
delle risorse;
     f)  la costituzione di verde urbano e periurbano da attrezzature
per attivita' ricreative e didattiche su superfici da individuare  ed
acquisire   al   patrimonio   pubblico,  in  particolare  nell'ambito
dell'applicazione della legge n. 113/1992;
     g) la costituzione di imprese e cooperative forestali sia per la
realizzazione di nuovi impianti che per la  manutenzione  dei  boschi
esistenti;
     h)  gli  interventi volti, nelle zone vocate, alla realizzazione
di piantagioni di castagno e alla ricostituzione dei boschi esistenti
sia per la produzione di legno che dei frutti;
     i) la costituzione di aziende pilota a  carattere  faunistico  e
turistico-ecologico  orientate  alla  valorizzazione della produzione
agricola,   zootecnica,   faunistica   ed   ittica,   nel    rispetto
dell'ambiente naturale.