Art. 20.
 
   Tutte  le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o
vincolabili per effetto della presente legge,  sono  sottoposte  alle
leggi  e  regolamenti  vigenti  in materia sia statali che regionali,
nonche' alle Prescrizioni di  Massima  e  di  Polizia  Forestale  che
devono essere aggiornate secondo la procedura del regio decreto-legge
20 dicembre 1923, n. 3267 e rese esecutive con decreto del Presidente
della  Giunta  Regionale  in armonia con le nuove funzioni dei boschi
visti come ecosistema.