Art. 20. Tutte le operazioni eseguite nei boschi e nei terreni vincolati o vincolabili per effetto della presente legge, sono sottoposte alle leggi e regolamenti vigenti in materia sia statali che regionali, nonche' alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che devono essere aggiornate secondo la procedura del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3267 e rese esecutive con decreto del Presidente della Giunta Regionale in armonia con le nuove funzioni dei boschi visti come ecosistema.