Art. 21. E' vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio, nelle strade forestali, nonche' in quelle a carattere silvo-pastorali riconosciute tali dai competenti Ispettorati Ripartimentali delle Foreste. Il transito e' permesso in caso di pronto intervento e di pubblica necessita'. Le infrazioni relative sono sanzionate con le modalita' previste dalla legge regionale n. 45/1979, per il transito e sosta sui manti erbosi. Le strade di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei Comuni interessati.