Art. 21.
 
   E' vietato il transito dei  mezzi  motorizzati,  ad  eccezione  di
quelli  di  servizio,  nelle  strade  forestali,  nonche' in quelle a
carattere   silvo-pastorali   riconosciute   tali   dai    competenti
Ispettorati Ripartimentali delle Foreste.
   Il transito e' permesso in caso di pronto intervento e di pubblica
necessita'.
   Le  infrazioni  relative sono sanzionate con le modalita' previste
dalla legge regionale n. 45/1979, per il transito e sosta  sui  manti
erbosi.
   Le  strade  di cui sopra devono essere sbarrate a cura e spese dei
Comuni interessati.