Art. 22.
 
   Tutte le iniziative previste dalla presente legge sono  finanziate
dalla  Regione anche ad integrazione dei finanziamenti comunitari e/o
nazionali concessi.
   Le  opere   generali   relative   alla   progettazione   ed   alla
realizzazione  dei  lavori  devono essere strettamente attinenti agli
stessi e sono  ammissibili  ai  fini  del  finanziamento  nel  limite
massimo del 10%.