Art. 23.
 
   All'art.  32  della  legge  regionale  7  luglio  1982, n. 38 come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1986,  n.  24,
e' aggiunto il seguente comma:
   "I Funzionari responsabili degli Uffici Regionali sono autorizzati
a stipulare contratti urgenti:
    1)   sono   considerati  contratti  urgenti  agli  effetti  delle
modalita' e acquisizione dei beni e servizi ai  sensi  dell'art.  41,
punti  5 e 6 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da
stipularsi in e per  situazioni  d'emergenza  dichiarata  secondo  le
norme dello Stato vigenti in materia;
    2)  le  procedure  per  il  perfezionamento  degli atti di cui al
precedente comma sono  poste  in  essere  dall'Ispettorato  Regionale
delle  Foreste,  e,  per  i  lavori di pertinenza, dalle strutture di
gestione foreste demaniali regionali;
    3)  il  contratto  e'  stipulato  dal  presidente  della   Giunta
Regionale  ovvero  del Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste,
ovvero  dall'amministrazione  se  delegati,  e  diviene  perfetto  ed
esecutivo,  a tutti gli effetti di legge, con la sottoscrizione delle
parti".