Art. 23. All'art. 32 della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1986, n. 24, e' aggiunto il seguente comma: "I Funzionari responsabili degli Uffici Regionali sono autorizzati a stipulare contratti urgenti: 1) sono considerati contratti urgenti agli effetti delle modalita' e acquisizione dei beni e servizi ai sensi dell'art. 41, punti 5 e 6 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i contratti da stipularsi in e per situazioni d'emergenza dichiarata secondo le norme dello Stato vigenti in materia; 2) le procedure per il perfezionamento degli atti di cui al precedente comma sono poste in essere dall'Ispettorato Regionale delle Foreste, e, per i lavori di pertinenza, dalle strutture di gestione foreste demaniali regionali; 3) il contratto e' stipulato dal presidente della Giunta Regionale ovvero del Capo dell'Ispettorato Regionale delle Foreste, ovvero dall'amministrazione se delegati, e diviene perfetto ed esecutivo, a tutti gli effetti di legge, con la sottoscrizione delle parti".