Art. 24.
 
   Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  legge,   valgono   le
disposizioni  di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ferma  restando   la
sostituzione  degli  Organi dello Stato con i competenti Organi della
Regione nelle funzioni corrispondenti.