Art. 27. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1994, sono valutati in L. 4.307.000.000. A tale onere si fa fronte con i fondi gia' iscritti sul Capitolo n. 111591 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1994 denominato: "Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali". Titolo II legge regionale 7 luglio 1982, n. 38.