Art. 27.
 
   Gli  oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il
1994, sono valutati in L. 4.307.000.000. A tale onere  si  fa  fronte
con  i  fondi  gia'  iscritti  sul  Capitolo n. 111591 dello stato di
previsione della spesa  del  Bilancio  per  l'anno  1994  denominato:
"Interventi  per  la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e
di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura
e  gestione  dei vivai forestali". Titolo II legge regionale 7 luglio
1982, n. 38.