Art. 3. La Regione favorisce la costituzione di imprese e cooperative forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione di nuovi impianti che per la manutenzione dei boschi esistenti. Esse possono essere soggetti beneficiari per la realizzazione e la gestione di iniziative per la produzione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti frutticoli minori non eccedentari (il Lampone, il Ribes, il Rovo ecc .) e di piante officinali, aromatiche e tartufigene anche se realizzate su terreni demaniali e/o patrimoniali di Enti Pubblici ottenuti in concessione. Ai fini dell'ottenimento dei benefici previsti dalla vigente legislazione in materia, saranno ritenute prioritarie quelle opere la cui realizzazione verra' affidata alle cooperative forestali operanti sul territorio regionale che abbiano ottenuto la concessione dagli Enti pubblici per interventi previsti nel comma precedente e contengano tra i propri soci almeno una delle figure tecniche agricole abilitate iscritte nei rispettivi ordini e collegi.