Art. 3.
 
   La  Regione  favorisce  la  costituzione  di imprese e cooperative
forestali con compiti di servizio sia per la realizzazione  di  nuovi
impianti  che  per la manutenzione dei boschi esistenti. Esse possono
essere soggetti beneficiari per la realizzazione  e  la  gestione  di
iniziative  per la produzione, la lavorazione e la trasformazione dei
prodotti frutticoli minori non eccedentari (il Lampone, il Ribes,  il
Rovo ecc .) e di piante officinali, aromatiche e tartufigene anche se
realizzate  su  terreni  demaniali  e/o patrimoniali di Enti Pubblici
ottenuti in concessione.
   Ai fini  dell'ottenimento  dei  benefici  previsti  dalla  vigente
legislazione in materia, saranno ritenute prioritarie quelle opere la
cui realizzazione verra' affidata alle cooperative forestali operanti
sul  territorio  regionale  che abbiano ottenuto la concessione dagli
Enti  pubblici  per  interventi  previsti  nel  comma  precedente   e
contengano  tra  i  propri  soci  almeno  una  delle  figure tecniche
agricole abilitate iscritte nei rispettivi ordini e collegi.